PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle persone sottoposte a misure di prevenzione il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo la parola: «soggiorno» sono inserite le seguenti: «o il divieto di propaganda elettorale».

Art. 3.

      1. Il candidato che ha richiesto o in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a una persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.
      2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Il candidato, se eletto, decade inoltre dalla carica, previa delibera dell'organo di appartenenza.
      3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.